Superbonus: disposizioni attuative per l’invio dati 2024 e 2025
Come noto, i soggetti aventi accesso alle agevolazioni per gli interventi di efficientamento energetico/ miglioramento del rischio sismico agevolabili tramite il cd. “Superbonus 110%” sono chiamati a fornire a ENEA, ovvero al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, informazioni integrative, rispetto a quelle già prescritte dalla normativa vigente, riguardanti dati catastali e spese sostenute (art. 3, D.L. n. 39/2024, convertito dalla L. n. 67/2024).
Sul sito del Governo in data 26 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024, contenente le disposizioni attuative della suddetta norma.
L’adempimento è stato introdotto per acquisire i dati necessari al monitoraggio della spesa dei lavori realizzati.
Di seguito si illustrano le disposizioni contenute nel provvedimento del Consiglio dei ministri.
Soggetti obbligati
Sono tenuti al nuovo adempimento i soggetti che:
- entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata o la domanda per l’acquisizione del titolo necessario alla demolizione e la ricostruzione degli edifici e che a tale data non hanno ancora finito i lavori;
- hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata o la domanda per l’acquisizione del titolo necessario alla demolizione e ricostruzione, a partire dal 1° gennaio 2024.
Dati da comunicare
I soggetti che effettuano spese per interventi di efficientamento energetico sono tenuti a trasmettere all’Enea le informazioni relative all’intervento agevolato, cioè:
- i dati catastali dell’immobile;
- l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;
- l’ammontare delle spese che si prevede di effettuare successivamente a tale data e fino a tutto il 2025;
- le percentuali di detrazioni spettanti.
Soggetti tenuti alla trasmissione
Per gli interventi energetici la trasmissione dovrà essere effettuata tramite i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’Enea le asseverazioni.
Per gli interventi antisismici l’invio dovrà essere effettuato dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico.
Scadenza e modalità dell’invio
Per gli interventi di riqualificazione energetica le nuove informazioni costituiscono parte integrante delle asseverazioni da trasmettere all'ENEA.
Per gli interventi antisismici le informazioni sono trasmesse al PNCS entro il 31 ottobre 2024 quando riguardano SAL approvati entro il 1° ottobre 2024, oppure entro 30 giorni dal giorno successivo a quello di approvazione del SAL in tutti gli altri casi.
Le modalità di invio sono descritte nelle linee guida contenute nel provvedimento in esame, dedicate appositamente alla trasmissione delle spese energetiche e alla trasmissione delle spese antisismiche.
Disciplina sanzionatoria
Per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata entro il 29 marzo 2024, la mancata osservanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa di 10.000 euro.
Per gli interventi per i quali la CILA-S, o il diverso titolo abilitativo richiesto per gli interventi di demolizione e ricostruzione, risulti presentata a decorrere dal 30 marzo 2024, la mancata osservanza comporta addirittura la decadenza dall'agevolazione fiscale.
03/10/24