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Sussidi tecnici ed informatici per portatori di handicap: chiarimento

Con riferimento all’IVA al 4% per i sussidi tecnici ed informatici diretti a facilitare l’autosufficienza e l'integrazione del soggetto portatori di handicap (art.1, decreto Mef 14 marzo 1998), l’Agenzia delle entrate ha fornito il seguente chiarimento.

Nella fattispecie in esame, una società, che esercita l’attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso in Italia di elaboratori elettronici, loro componenti e prodotti connessi, telefoni cellulari e dispositivi mobili, ha tra i clienti anche portatori di handicap che acquistano i prodotti informatici con Iva al 4%.

L’istante ha sospeso la vendita di un cellulare ad aliquota ridotta nei confronti di un cliente che aveva usufruito dell’agevolazione, a breve distanza di tempo, per l’acquisto dello stesso prodotto.

Il quesito riguarda l’eventuale obbligo da parte dell’esercente di verificare se il cliente abbia acquistato di recente un prodotto similare con Iva al 4% e, in tal caso, se deve chiedere di giustificare il secondo acquisto.

Il citato decreto del Mef indica che i beneficiari devono produrre al momento dell’acquisto la copia del certificato attestante l'invalidità funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.

I certificati dai quali non risulti il nesso tra il sussidio tecnico informatico e la menomazione permanente devono essere integrati con la certificazione, esibita contestualmente all’acquisto, rilasciata dal medico curante e contenente la relativa attestazione.

Quest’ultima possibilità, precisa l’Agenzia, è riconosciuta solo per gli acquisti effettuati dopo il 4 maggio 2021 in seguito all’evoluzione normativa del decreto Mef menzionato.

L’Agenzia delle entrate ritiene che, non essendoci limitazioni, da parte della disciplina, sul numero dei sussidi acquistabili a Iva ridotta, il venditore dovrà acquisire dal cliente la documentazione necessaria ai fini dell’agevolazione.

Tuttavia, è necessario che dall'attestazione risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e lo specifico sussidio tecnico informatico acquistato, condizione indispensabile anche per quegli ausili che per caratteristiche posso essere impiegati anche per diverso uso non rappresentando sussidi “per vocazione” utilizzabili esclusivamente da un malato affetto da menomazioni funzionali permanenti.

Per questo motivo il certificato rilasciato dal soggetto preposto deve contenere l'individuazione dello specifico sussidio tecnico informatico oggetto di acquisto per il quale ricorre il sopra menzionato nesso funzionale. (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 282 del 4 aprile 2023)


06/04/23