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TARI – Utenze non domestiche – Rifiuti urbani – Riduzione della quota variabile - Scelta di non avvalersi del gestore pubblico per il 2022 – Comunicazione entro il 31 maggio 2021

Si ricorda che il D. Lgs. n. 116/2020, in tema di tassa rifiuti, esclude  dalla corresponsione della parte variabile della tariffa, le “utenze non domestiche” (attività produttive) che conferiscono i propri rifiuti urbani (art. 183, c 1 lettera b-ter) punto 2) del D.L.vo n. 152/ 2006) al di fuori del servizio pubblico, previa dimostrazione di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.

Per beneficiare dell’esenzione, i contribuenti devono comunicare al Comune la scelta di servirsi di un gestore del servizio privato per un periodo non inferiore a cinque anni; resta salva la possibilità per il Comune, dietro richiesta del contribuente, di riprendere l’erogazione del servizio pubblico anche prima della scadenza quinquennale.

Il Ministero della Transizione ecologica (ex Ministero dell’Ambiente), con la circolare interministeriale del 12 aprile 2021 n. 37259, ha chiarito che tutte le imprese - a prescindere dal codice Ateco di iscrizione in Camera di Commercio e, quindi, anche tutte le attività commerciali, che decidono di abbandonare il servizio pubblico – possono essere esonerate dalla quota variabile del tributo in proporzione ai quantitativi gestivi in via autonoma.

A tal riguardo si specifica che la riduzione della quota variabile prevista deve essere riferita a qualunque processo di recupero, ricomprendendo anche il riciclo – operazione di cui all’allegato C della Parte quarta del TUA - al quale i rifiuti sono avviati.

Per le medesime “utenze non domestiche” rimane impregiudicato il versamento della TARI relativa alla parte fissa, calcolato sui servizi forniti indivisibili.

Come visto, per ottenere lo sconto della parte variabile della tariffa, il contribuente deve comunicare la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e di avvalersi di un gestore del servizio privato; la predetta scelta deve essere comunicata al comune entro il 30 giugno di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo (art. 30, co. 5, D.L.  n. 41/2021, il cd.  decreto “Sostegni”, convertito dalla L. n. 69/2021).

Soltanto per l’anno 2021 la suddetta scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022.

Spetta a ogni singolo Comune il compito di determinare le modalità di attuazione delle disposizioni soprarichiamate.

Al proposito, sentito per le vie brevi, il Comune di Milano ha precisato che la comunicazione di  non avvalersi del servizio pubblico e di avvalersi di un gestore del servizio privato può essere presentata via pec a  ambiente@pec.comune.milano.it e per conoscenza a  tassarifiuti@pec.comune.milano.it


25/05/21