• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

TARI e canone unico – Chiarimenti del MEF

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), durante la videoconferenza del 26 gennaio 2023, ha fornito alcune risposte in materia di TARI e canone unico.

Con riferimento alla TARI, è stato precisato che le delibere dell’ARERA, che devono essere recepite dagli enti locali, non sono immediatamente efficaci nei confronti dei contribuenti.

In particolare, la risposta fa riferimento alla delibera ARERA n. 15 del 18 gennaio 2022, la quale prescrive, per i Comuni, di adeguare dal 2023 i propri regolamenti al Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Il predetto Testo Unico prevede alcune deroghe alla disciplina della TARI, tra le quali l’individuazione di un termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione (in luogo del termine del 30 giugno dell’anno successivo previsto dall’art. 1, co. 684, L. n. 147/2013).

Nella risposta in esame, si ricorda che, in materia di tributi locali, è riconosciuta la potestà dei Comuni di disciplinare, con regolamento, le proprie entrate tributarie, salvo per quanto attiene all’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi.

In riferimento al mancato adeguamento alla delibera ARERA da parte dei Comuni, il MEF, pur precisando che tale tematica esula dalle proprie competenze, rileva che le sanzioni irrogate dall’ARERA dovrebbero colpire anche gli enti locali che non conformano i propri regolamenti alle prescrizioni dell’Autorità.

Se non vi è stato tale adeguamento, comunque, nessuna sanzione per mancato rispetto dei termini di presentazione della dichiarazione di inizio occupazione ai fini TARI può essere irrogata nei confronti del contribuente che si è attenuto alle prescrizioni recate dal regolamento comunale.

Con riferimento al canone unico, invece, sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito all’individuazione dell’ente competente per il canone unico relativo alle strade provinciali interne al Comune, precisando che il soggetto attivo del tributo locale non necessariamente coincide con l’ente che rilascia l’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico.

In particolare, viene innanzitutto precisato che il presupposto impositivo del tributo locale si identifica, tra l’altro, nell’occupazione, “anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico”; pertanto, il tributo locale è dovuto anche in assenza del rilascio di autorizzazione del suolo pubblico.

Viene, inoltre, precisato che, in via generale, il soggetto attivo del canone unico coincide con l’ente proprietario dell’area interessata dall’occupazione.

Tuttavia, in deroga a tale criterio, i tratti di strada che attraversano i centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti devono intendersi compresi nelle aree comunali, a prescindere dal numero di abitanti complessivi del Comune di cui fa parte il centro abitato.

Pertanto, ancorché tali tratti di strada siano di proprietà della Provincia, in questo caso il soggetto attivo del tributo locale è il Comune. Al contrario, per i tratti di strada che attraversano centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il soggetto attivo del tributo locale è la Provincia, benché l’ente legittimato a rilasciare l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico sia il Comune.


13/02/23