TARI: la stagionalità per ottenere la riduzione deve essere provata
Come noto, l'art. 1, co. 641 - 668 e 686, L. n. 147/2013 contiene la disciplina per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI) e ne individua il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni.
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo:
- locali,
- o aree scoperte,
a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
La disciplina della TARI non prevede agevolazioni che spettino ai contribuenti per le attività stagionali, ma riconosce la possibilità per i Comuni di introdurle nei loro regolamenti comunali.
Il Comune può prevedere nel proprio regolamento riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, e aree scoperte adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedono o dimorano all’estero per più di 6 mesi all’anno;
- fabbricati rurali a uso abitativo;
- attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti.
Pertanto, sussiste in capo all’ente impositore (Comune) una presunzione di legge in ordine alla produzione di rifiuti, che può essere superata solo dalla dimostrazione da parte del contribuente di aver diritto ad eventuali esenzioni o riduzioni tariffarie.
Nella fattispecie in esame, il titolare di un’attività commerciale deve dimostrare di avere diritto alla riduzione della TARI se l’attività ha carattere stagionale e viene svolta soltanto per una parte dell’anno.
Per ottenere la riduzione tariffaria il contribuente deve produrre tutta la documentazione che possa confermare la stagionalità e soltanto se l’agevolazione è prevista dal regolamento comunale può essergli riconosciuta.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, il contribuente avrebbe dovuto adeguatamente allegare e comprovare di aver diritto alle esenzioni e alle riduzioni che spettano in ragione del carattere stagionale dell’attività, previste dal regolamento comunale.
(Ordinanza della Corte di Cassazione n. 21181/2024)
10/09/24