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Tax credit energia e gas II trimestre 2023 – Istituiti i codici tributo

Si ricorda che il decreto “Bollette” ha introdotto alcune misure agevolative per compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese nel secondo trimestre 2023 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale (art. 4 del DL 34/2023).

In particolare per le imprese a forte consumo di energia elettrica è previsto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta del 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023. Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle stesse imprese e autoconsumata nel secondo trimestre dell’anno 2023.

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta del 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2023.

Alle imprese a forte consumo di gas naturale è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, equivalente al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023.

Per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, è previsto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2023.

Per consentire l’utilizzo in compensazione dei suddetti crediti d’imposta  da parte delle imprese beneficiarie l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione in esame ha istituito i seguenti codici tributo:

  • “7015” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7016” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7017” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 4, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”;
  • “7018” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2023) – art. 4, c. 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34”.

I suddetti crediti d’imposta devono essere utilizzati entro il 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione  mediante modello F24 oppure ceduti solo per intero a terzi.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 20 del 10 maggio 2023)


16/05/23