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Tax credit librerie: presentazione dell’istanza entro il 29 ottobre 2021

Si ricorda che, a decorrere dall’anno 2018, agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 (“Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati”) o 47.79.1 (“Commercio al dettaglio di libri di seconda mano”), come risultante dal registro delle imprese, è riconosciuto un credito di imposta nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie indipendenti e di 10.000 euro per le librerie ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite (art. 1, commi 319-321, L. n. 205/2017).

Il D.M.  23 aprile 2018 ha definito le disposizioni applicative del suddetto credito di imposta.

Gli esercenti le attività sopra descritte devono:

  • avere sede legale nello Spazio economico europeo e devono essere soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici,
  • aver sviluppato nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri ovvero nel caso di libri usati pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il credito d’imposta è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, alle seguenti voci: IMU (massimale 3.000 euro); TASI (massimale 500); TARI (massimale 1.500); imposta sulla pubblicità (massimale 1.500); tassa per l’occupazione di suolo pubblico (massimale 1.000); spese per locazione, al netto IVA (massimale 8.000); spese per mutuo (massimale 3.000); contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente (massimale 8.000).

Tali voci sono da riferirsi agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta e si riferiscono ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio (tranne ovviamente la voce relativa ai contributi).

La tabella 2 allegata al citato D.M. definisce la percentuale delle voci di costo utilizzati quali parametri valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante.

In particolare:

  • in caso di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri (dell’anno precedente) fino a 300.000 euro, la percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante è pari al 100%;
  • in caso di fatturato compreso tra 300.000 e 600.000 euro, la percentuale è del 75%;
  • in caso di fatturato compreso tra 600.000 e 900.000 euro, la percentuale è del 75%,
  • in caso di fatturato superiore a 900.000, la percentuale è del 25%.

Nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale (L. n. 129/2004) con imprese che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%.

Nel caso di librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.

Il credito d’imposta è concesso a ciascun esercente nel rispetto dei limiti e delle condizioni “de minimis” di cui al regolamento Ue n. 1407/2013 e, comunque, fino all’importo massimo annuo di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti.

Il credito d’imposta è utilizzabile mediante modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante.

Tale agevolazione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

L’istanza deve essere presentata tramite la piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero della Cultura dal 13 settembre 2021 e fino alle ore 12.00 del 29 ottobre 2021.

La guida alla presentazione dell’istanza segnala che:

  • alcuni dati riferiti all’esercente o ai punti vendita verranno confrontati con i sistemi informativi della Camera di Commercio;
  • non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito di imposta rispetto alla data di presentazione della domanda.

Gli utenti che hanno presentato istanza o effettuato l’accesso al portale nell’anno precedente, devono, comunque, effettuare una nuova registrazione.


28/09/21