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Tax free shopping – Detrazione IVA - Chiarimenti

Come noto, la disciplina del cd. “"tax free shopping" (art. 38-quater, DPR n. 633/1972) prevede che i viaggiatori residenti o domiciliati fuori dall’Unione europea possano effettuare acquisti di beni in Italia senza pagamento dell'imposta, a condizione che:

  • l'ammontare complessivo dell'operazione, comprensivo dell'IVA, sia superiore a euro 154,94;
  • i beni acquistati siano destinati all'uso personale o familiare;
  • gli stessi beni siano trasportati nei bagagli personali fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo all'effettuazione dell'operazione;
  • l'operazione sia documentata mediante fattura;
  • il cedente ottenga la prova dell'uscita dei beni (visto di uscita doganale) entro il quarto mese successivo all'operazione.

Con la risoluzione in esame l’Agenzia delle entrate ha esaminato la fattispecie di una società non stabilita in Italia, ma ivi registrata ai fini IVA mediante identificazione diretta o nomina di un rappresentante fiscale, la quale intende implementare una app mediante cui i consumatori finali non residenti nell’Unione europea possono effettuare acquisti nell’ambito del “tax free shopping” beneficiando del rimborso dell’imposta.

Sul piano giuridico, lo schema proposto dalla società è riconducibile a un mandato senza rappresentanza, in cui la società assume il ruolo di mandante e il cliente extra Ue il ruolo di mandatario senza rappresentanza al fine dell’acquisto di beni nel territorio dell’Ue (da trasportarsi al di fuori del territorio unionale).

Preliminarmente, l’Agenzia delle entrate richiama tutti i requisiti essenziali per l’applicazione del regime in esame ed in particolare:

  • i cessionari devono essere residenti o domiciliati in Paesi extra Ue;
  • non sussistono specifiche limitazioni in ordine alla qualificazione dei soggetti passivi cedenti (ad esempio i commercianti al minuto), che tuttavia restano figure distinte da quella dell'intermediario che può eseguire il rimborso al posto del cedente;
  • i beni devono essere destinati all'uso personale o familiare del viaggiatore e sono escluse le prestazioni di servizi;
  • il valore di 154,94 euro non può riferirsi a più cessioni avvenute in momenti diversi anche se sono documentate con un'unica fattura;
  • la cessione dei beni ai viaggiatori extracomunitari deve essere documentata tramite il sistema Otello con emissione di una fattura in formato elettronico;
  • non sono ammesse modalità che non consentano di rispettare puntualmente i requisiti sopra richiamati.

L’agenzia delle entrate stabilisce, inoltre, che il soggetto passivo che acquista e rivende beni destinati a viaggiatori extra Ue, nell’ambito della disciplina del c.d. “tax free shopping”, può subire il diniego del diritto alla detrazione dell’IVA qualora le operazioni non siano effettive, correttamente documentate e registrate.

Il diritto alla detrazione può, altresì, essere limitato qualora il soggetto passivo, pur in presenza dei requisiti di cui all’art. 38-quater, DPR n. 633/72, assoggetti a IVA la cessione, negando lo sgravio dell’imposta al consumatore finale.

In merito a quest’ultimo aspetto, viene evidenziato non è consentito al soggetto passivo cedente di escludere il rimborso dell’IVA versata dal viaggiatore extra Ue quando non siano rispettati vincoli contrattualmente imposti (ad esempio, l’invio di determinati documenti entro un certo lasso temporale), i quali non trovano diretto riscontro in quanto stabilito dall’art. 38-quater del DPR 633/72.

Nel caso di specie, non viene riconosciuta la legittimità del modello operativo proposto dalla società istante poiché tale soggetto passivo non interviene nella scelta dei beni acquistati dal mandatario senza rappresentanza, né entra in possesso dei predetti beni, né sostiene le spese per il loro acquisto, demandandolo interamente ai viaggiatori.

Inoltre, sembrerebbe anche disconosciuto il diritto alla detrazione dell’imposta in capo alla società mandante, in ragione della mancata piena disponibilità giuridica e materiale dei beni ceduti.

(Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 60 del 12 ottobre 2022)


13/10/22