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Telefisco 2021: chiarimenti - Registratore telematico: malfunzionamenti o errori nell’invio delle informazioni dai singoli punti cassa - Regime sanzionatorio applicabile

Un esercente gestisce più punti cassa per singolo punto vendita collegati a un server RT e, pur avendo rilasciato il documento commerciale al cliente e memorizzato i dati da inviare al server, annotando contestualmente i documenti nei sistemi contabili aziendali per la tempestiva liquidazione dell'IVA, ha omesso di memorizzare i dati sul server a causa di errori o malfunzionamenti degli strumenti.

Nella fattispecie in esame, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabile la sanzione pari a 100,00 euro (art. 11, co. 2-quinquies, D. Lgs. n.471/1997), per ciascuna mancata trasmissione dei corrispettivi giornalieri, a condizione che:

  • l'imposta sia stata correttamente liquidata;
  • l'esercente abbia certificato le vendite mediante documento commerciale e conservato in via elettronica la stampa riepilogativa dei documenti "rigettati", annotandoli su un registro di emergenza tenuto in modalità informatica.

Versamento delle somme - Rateazione

Le somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni non possono, secondo la disciplina ordinaria, essere oggetto di dilazione. Tuttavia, in caso di bisogno economico, la dilazione può essere concessa dall'ente impositore (art. 24, D. Lgs. n. 472/1997).

In caso di inadempienza nel versamento di una qualsiasi delle rate, se il pagamento avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza della rata non pagata la definizione rimane, in caso contrario decade; pertanto, saranno dovute le sanzioni in misura piena.

Tardivo invio fatture elettroniche: convenienza del ravvedimento operoso

In caso di plurime fatture trasmesse tardivamente allo SDI, il contribuente, alternativamente, può:

  • sanare la violazione optando per il ravvedimento operoso, computando la sanzione ridotta su ciascuna fattura trasmessa tardivamente;
  • attendere l'atto di contestazione della sanzione, in cui l'Ufficio deve applicare il cumulo giuridico, istituto di sua prerogativa esclusiva.

Nella fattispecie in esame, per l’aspetto sanzionatorio opera l'art. 6, D. Lgs. n. 471/1997; pertanto, la sanzione può essere proporzionale (dal 90% al 180% dell'imposta) o fissa (da 250,00 euro a 2.000,00 euro) se la violazione non ha avuto riflesso sull'imposta.

Esterometro e servizi UE

Il codice natura "N6.9 - inversione contabile" non è utilizzabile per gli acquisti di beni o di servizi da un fornitore Ue; in tale caso, è sufficiente riportare l'imponibile indicato dal fornitore estero e l'aliquota e imposta applicate dal cessionario o committente italiano tenuto all'adempimento.

A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i dati relativi all'esterometro dovranno essere trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione; nel caso di documenti analogici, il momento di ricezione è da individuare nella consegna del documento al cessionario o committente, il quale ne ottiene la disponibilità.


04/02/21