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Tour virtuale a contenuto culturale-museale: si applica l’esenzione IVA

Come noto, è prevista l’esenzione IVA per le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili (art. 10, co. 1, n. 22, D.P.R. n. 633/1972).

Nella fattispecie in esame, una piattaforma consente l’ideazione e realizzazione di tour virtuali grazie ai quali l’utente può fruire di contenuti digitali (foto e video), nonché della narrazione da parte di guide turistiche (in possesso di regolare patentino per l’abilitazione professionale), con le quali è prevista un’interazione, così come avverrebbe per una visita “in presenza”.

La start-up, che ha creato tale innovativo servizio, ha chiesto se è possibile applicare l’esenzione IVA sopra descritta.

L’Agenzia delle Entrate sostiene che occorre stabilire se il servizio in esame possa o meno entrare nel novero di quelli resi tramite mezzi elettronici (art. 7-sexies, D.P.R. n. 633/1972), per i quali sono applicabili particolari disposizioni in tema di territorialità ai fini IVA.

Secondo la definizione dell’art. 7 del regolamento Ue 282/2011, sono servizi resi tramite mezzi elettronici quelli “forniti attraverso Internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo”.

Contraddistinguono tale tipologia di servizio:

  • il mezzo elettronico che viene utilizzato per rendere la prestazione (ad esempio Internet);
  • la natura “automatizzata” della stessa.

Nella fattispecie in esame, la rete elettronica viene utilizzata quale mero strumento di comunicazione tra il fornitore e il cliente, posto che gli utenti possono interagire con le guide, ponendo questioni ed esprimendo commenti su quanto viene illustrato e mostrato loro.

Non può dirsi quindi sussistente un “intervento umano minimo”, né possono ravvisarsi “differenze apprezzabili” rispetto alle visite guidate “in presenza”.

Considerato che la suddetta esenzione IVA ha natura oggettiva e riguarda anche le prestazioni accessorie quali, ad esempio, la fornitura di audioguide, l’Agenzia delle Entrate afferma che:

  • il servizio di guida specializzata “ancorché resa da remoto” sia “inerente ai fini della corretta fruizione del servizio di visita (virtuale) reso al cliente finale”.
  • la vendita dei titoli di accesso debba essere considerata esente da IVA ex art. 10, co. 1, n. 22), D.P.R. n. 633/1972, limitatamente ai luoghi indicati dalla norma, cioè a dire “musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili”

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 1 del 3 gennaio 2022)


05/01/22