Tracciabilità dei pagamenti – Indicazione nel modello REDDITI
Si ricorda che, ai fini IVA e delle imposte sui redditi, l'avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero settimo anno successivo in caso di dichiarazione omessa (art. 57, co. 1-2, D.P.R. n. 633/72 e art. 43, co. 1 - 2, D.P.R. n. 600/1973).
È riconosciuta la riduzione di due anni dei predetti termini di accertamento (art. 3 del D.lgs. n. 127/2015) se nel periodo d’imposta:
- è stata assicurato la tracciabilità dei pagamenti, ricevuti ed effettuati, per le operazioni di ammontare superiore a euro 500,00. Anche un solo pagamento, effettuato o ricevuto, in contanti al di sopra del limite di euro 500,00 comporta l’inapplicabilità dell’agevolazione per l’anno di riferimento.
- sono state documentate tutte le operazioni attive mediante fattura elettronica via SdI o invio dei corrispettivi telematici. Sono esclusi, invece, i soggetti che non documentano le operazioni con le modalità indicate, compresi coloro che, essendo esonerati dalle suddette forme di certificazione, non vi ricorrono volontariamente.
Per garantire la tracciabilità dei pagamenti, questi devono essere effettuati tramite bonifico bancario o postale, carta di debito o di credito, assegno bancario, circolare o postale recante clausola di non trasferibilità (Art. 4, co. 1 del DM 4 agosto 2016). Sono stati ritenuti ammissibili anche ricevute bancarie e MAV (Risposta dell’Agenzia dell’entrate n. 404/2022).
Il limite di euro 500,00 deve calcolarsi comprendendo eventuali imposte e oneri, anche laddove non incidenti sulla base imponibile IVA dell’operazione (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 331/2021).
Oltre a quanto sopra indicato, una delle condizioni per fruire dell’agevolazione resta quella di comunicare la sussistenza dei relativi requisiti nella dichiarazione dei redditi, con riguardo a ciascun periodo d’imposta.
In particolare, è necessario barrare la specifica casella presente nel modello (rigo RS136 per i modelli PF e SP, rigo RS269 per il modello SC), pena la perdita di efficacia dell’agevolazione.
12/06/24