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Tregua fiscale: istituiti i codici tributo

Come noto, la legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022) ha introdotto la cd. “tregua fiscale” per sanare le irregolarità formali, per il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, per la definizione agevolata delle controversie tributarie e la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo relativi alle seguenti definizioni agevolate:

  • definizione delle violazioni formali (art. 1, co. 166 -173., L. 197/2022);
  • ravvedimento operoso speciale (art. 1, co. 174 - 178, L. 197/2022);
  • definizione delle liti pendenti (art. 1, 186 - 205, L. 197/2022);
  • regolarizzazione rate da istituti deflativi del contenzioso (art. 1, co. 219 - 221, L. 197/2022).

Di seguito si illustrano le modalità di compilazione del modello F24, rinviando per le tabelle dei codici tributo al seguente link

Regolarizzazione delle irregolarità formali

Come noto, con il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, sarà possibile regolarizzare le infrazioni che non rilevano sulla base imponibile.

Il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024 oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023.

Per versare tramite F24 le suddette somme, è stato istituito il seguente codice tributo:

TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

In sede di compilazione del modello il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” del periodo d’imposta nell’anno solare a cui si riferisce la violazione, nel formato “AAAA”.

Se le violazioni formali non si riferiscono a un determinato periodo di imposta, nello stesso campo è indicato l’anno solare delle violazioni.

Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno in cui termina il periodo d’imposta per il quale sono regolarizzate le violazioni formali.

In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate.

Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie

Come noto, il ravvedimento operoso speciale consente di sanare le irregolarità sostanziali relative alle dichiarazioni fiscali fino all’anno d’imposta 2021 validamente presentate.

Per il versamento delle sanzioni sono stati istituiti gli appositi codici tributo.

In caso di versamento in forma rateale, i campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” o “rateazione/mese rif.” sono valorizzati nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero delle rate in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate (ad esempio: “0108”, nel caso di pagamento della prima di otto rate); in caso di pagamento in un’unica soluzione, nei suddetti campi va indicato il valore “0101”.

I tributi dovuti per effetto della regolarizzazione in esame sono versati indicando nel modello F24 i codici tributo ordinari da autoliquidazione.

L’Agenzia delle entrate, per agevolare i contribuenti, fornisce un’ulteriore tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione, in cui sono riportati i codici già esistenti da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Come noto, la definizione agevolata delle controversie tributarie, in cui è parte l’Agenzia, si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023.

È ammessa la rateazione per gli importi superiori a mille euro.

Per il versamento degli importi dovuti sono stati istituiti i relativi codici tributo.

Il campo “codice ufficio” è valorizzato con il codice della Dr o Dp dell’Agenzia (ufficio legale), del Centro operativo di Pescara, ovvero dell’Ufficio provinciale – Territorio di Milano, Napoli, Roma o Torino, parte in giudizio.

I suddetti codici sono reperibili nelle “Tabelle dei codici e denominazioni delle direzioni centrali, regionali e provinciali delle entrate” e nella "Tabella dei codici degli Uffici Provinciali - Territorio (U.P.T.) da utilizzare nel modello F24”, pubblicate sul sito delle Entrate.

Inoltre, il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario.

Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 - Codici catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia.
Nel campo “anno di riferimento” va indicato il periodo d’imposta o l’anno di registrazione indicato sull’atto oggetto della controversia.

Qualora il versamento venga eseguito da un soggetto diverso da colui che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, nel campo “codice fiscale” della sezione “Contribuente” del modello F24 è indicato il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento.

In tal caso, nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è riportato il codice fiscale del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, unitamente all’indicazione, nel campo “codice identificativo”, del codice “71” (soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio).

Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Come noto, la definizione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale prevede il pagamento integrale della sola imposta e si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro il 31 marzo 2023, oppure con un pagamento rateale a partire dal 31 marzo 2023.

Per il versamento degli importi dovuti sono stati istituiti gli appositi codici tributi.

I campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” vanno compilati con le informazioni riportate nell’atto dell’ufficio.

Il campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”, ove previsto, è valorizzato con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario.

Tali codici sono reperibili nella “Tabella T0 – codici delle Regioni e delle Province autonome” e nella “Tabella T4 –codici Catastali dei Comuni”, pubblicate sul sito dell’Agenzia. (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6 del 14 febbraio 2023)


15/02/23