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VIES: necessario per la non imponibilità della cessione INTRA Ue

Si ricorda che il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambio automatico di informazioni fra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri UE, istituito ai sensi dell'art. 22 del reg. CE 7.10.2003 n. 1798 (ora confluito nell'art. 17 par. 1 lett. a) del reg. UE 904/2010), e consente:

  • alle Amministrazioni finanziarie il monitoraggio delle operazioni intra-UE e dei soggetti che le eseguono;
  • agli operatori di verificare il numero identificativo IVA delle controparti comunitarie.

I soggetti che effettuano scambi commerciali in ambito comunitario sono tenuti a richiedere l'attribuzione di un codice IVA alle amministrazioni nazionali e l'inserimento di tale codice nella banca dati VIES.

La fattispecie esaminata dall’Agenzia delle entrate riguarda una società italiana che effettua cessioni di beni nei confronti di soggetti ubicati in diversi Stati membri dell’Ue; la società è attiva nel settore del packaging flessibile e produce buste per alimenti.

Opera nel mercato attraverso un sito web, che permette ai clienti di configurare online i prodotti e di concludere l'ordine direttamente dal sito.

Vende anche a clienti di altri Paesi Ue.

La fornitura è realizzata con trasporto a cura dell’istante che si avvale principalmente di corrieri.

Secondo la società l’attività descritta è qualificabile come commercio elettronico indiretto, in cui la transazione commerciale avviene in via telematica mentre la consegna fisica della merce segue i canali tradizionali.

Nel 2022, durante l'inserimento dell'ordine nella procedura online, alcuni dei suoi clienti comunitari hanno indicato una partita Iva non presente nel Vies.

Si tratta, quindi, di operatori comunitari non iscritti a tale banca dati.

La società ha chiesto all’Agenzia delle entrate se le vendite concluse nei confronti di tali soggetti siano da considerare non imponibili (art. 41, primo comma, lettera b,) D.L. n. 331/1993) oppure da assoggettare a Iva Italia.

L’Agenzia delle entrate, dopo aver ricordato il quadro normativo che definisce le condizioni di non imponibilità delle cessioni intracomunitarie, ha sostenuto che se l’acquirente, come nel caso in esame, non ha comunicato al fornitore un numero di identificazione valido iscritto alla banca dati Vies al momento della cessione, l'operazione non può beneficiare del regime di non imponibilità.

Di conseguenza l’operazione è sottoposta a imposta in Italia con applicazione dell'aliquota interna prevista in relazione alla tipologia di bene ceduto.

Per le cessioni effettuate dall’istante nei confronti di clienti non Vies residenti in altri Paesi Ue il regime di non imponibilità può essere applicato anche alle “vendite a distanza intracomunitarie di beni spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea ...” così come definite dall’articolo 38-bis, D.L. n. 331/1993.

In particolare, sono ritenute vendite a distanza non imponibili se concernenti beni destinati a cessionari non tenuti ad applicare l'Iva sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione applicazione dell’imposta.

In particolare, tra i suddetti soggetti, come precisato al paragrafo 3.2.5 delle Note esplicative sulle norme sull'Iva nel commercio elettronico, sono inclusi:

  1. i soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno loro alcun diritto a detrazione;
  2. i soggetti passivi assoggettati al regime comune forfettario per i produttori agricoli;
  3. i soggetti passivi sottoposti al regime del margine per i beni d'occasione; e iv) gli enti non soggetti passivi (“gruppo dei 4”).

Secondo l’Agenzia delle entrate, in base alla normativa richiamata, le vendite effettuate dall’istante a favore di clienti “non Vies” residenti in altri Paesi Ue non sono riconducibili nell’ambito delle vendite a distanza non imponibili previste dal citato art. 38-bis, D.L. n. 331/1993, a meno che tali acquirenti non rientrino nelle categorie di cessionari previste dalla disposizione menzionata (ad esempio, soggetti passivi assoggettati al regime forfettario previsto per i produttori agricoli che non hanno optato per l'applicazione dell'Iva sugli intra-Ue, la cui partita Iva non risulta, per tale ragione, inserita nel Vies), circostanza, non riscontrabile nell’istanza.

Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 230 del 1° marzo 2023


03/03/23