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Vendite a distanza – “Rimborso anomalo” dell'IVA erroneamente corrisposta in Italia

Con la risposta in esame, l’Agenzia delle entrate si è espressa in merito al rimborso dell’IVA erroneamente corrisposta in Italia da un soggetto estero con riferimento alle c.d. “vendite a distanza”.

Nel caso in esame, una società statunitense operante ai fini IVA in Italia mediante rappresentante fiscale, ha assoggettato a IVA italiana tutte le cessioni di beni effettuate, via web, all’interno del territorio unionale.

L’imposta è stata, inoltre, versata anche in Danimarca, in seguito a un accertamento da parte dell’Autorità fiscale di tale Stato, in relazione alle operazioni del periodo effettuate tra il 1° ottobre 2018 e il 30 giugno 2021.

L’Agenzia delle entrate ha stabilito l’applicabilità dell’art. 11-quater, co. 2, DL n. 35/2005, benché soppresso in ragione dell’entrata in vigore del regime OSS per le vendite a distanza dal 1° luglio 2021; detta previsione mantiene, invece, la sua efficacia con riguardo agli errori commessi fino al 30 giugno 2021.

Si ricorda che dal 1° luglio 2021, infatti, per le vendite a distanza, anche da parte di soggetti extra Ue, con un rappresentante fiscale in Italia, l'IVA può essere versata in un unico Paese membro di identificazione, salvo il riversamento della stessa tra i diversi Stati membri in base all'effettiva destinazione dei beni ceduti (art. 74- sexies, DPR n. 633/72).

In forza del predetto art. 11-quater, co. 2, DL n. 35/2005, nelle ipotesi di duplicazione dell’imposta, il soggetto passivo può ricorrere al c.d. “rimborso anomalo” (art. 30-ter, DPR n. 633/72), chiedendo la restituzione dell’IVA assolta nel termine di due anni dalla data di notifica dell’atto impositivo da parte dell’Autorità estera.

In particolare, la società dovrà presentare la richiesta, unitamente alla documentazione idonea per provare l’indebito versamento, presso l’Ufficio competente in base al domicilio fiscale del rappresentante fiscale, secondo le istruzioni reperibili nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, trattandosi di cd. “rimborso anomalo” non è richiesta la prestazione della garanzia per il rimborso dell’IVA versata in eccesso.

(Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 299 del 19 aprile 2023)


26/04/23