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Vendite on line con incaricati: operazione esonerata dalla memorizzazione dei corrispettivi

In materia di vendita on line, una società (Alfa) stabilita nel territorio dello Stato opera esclusivamente in ambito nazionale e vende prodotti (cosmetici, alimentari, ecc.) “in ogni forma”, compresa la vendita per corrispondenza o a domicilio.

Per le vendite on line opera in maniera diversa in relazione alla clientela di riferimento: consumatori finali, incaricati alla vendita per uso personale o clienti “privilegiati”.

Per i consumatori finali la società (Alfa) si avvale di incaricati alla vendita, che agevolano per conto della medesima società (Alfa) la raccolta degli ordinativi di acquisto presso i privati consumatori e non possono acquistare i prodotti per la successiva rivendita, né cedere gli stessi a terzi che, a loro volta, rivendano i beni.

Detti incaricati:

  • ricevono l’ordine d’acquisto dal consumatore finale e il relativo pagamento da parte di quest’ultimo;
  • accedono alla propria area riservata presente sul portale di Alfa;
  • inoltrano l’ordine ricevuto, “in nome e per conto” del consumatore finale;
  • effettuano il pagamento a favore della società con strumenti di pagamento tracciabili.

La società (Alfa) spedisce la merce al cliente presso l’indirizzo che questi ha fornito.

Essendo un rapporto contrattuale fra la stessa società (Alfa) e il consumatore finale, nonostante l’intervento dell’incaricato alla vendita, vengono emessi un documento commerciale e un documento di trasporto.

L’acquisto può essere effettuato anche dagli stessi incaricati alla vendita per uso personale o da clienti “privilegiati”, i quali possono accedere direttamente al sito istituzionale della società (Alfa), inoltrare l’ordine e procedere al pagamento con strumenti tracciabili; la società (Alfa) spedisce il prodotto presso l’indirizzo che le è stato comunicato, emettendo una fattura elettronica, assieme a una copia di cortesia che accompagna il bene.

Considerato che in tutte le modalità di vendita adottate:

  • il venditore risulta essere sempre la società (Alfa) e il cessionario un privato consumatore, non influendo l’attività dell’incaricato quando agisce come intermediario,
  • l’acquisto, anche se intermediato dal suddetto incaricato, avviene tramite sito internet e, pertanto, il contratto può dirsi perfezionato on line;
  • la consegna fisica dei beni avviene in modalità tradizionali,

la società (Alfa) ha chiesto conferma della sussistenza dei requisiti per la qualificazione delle suddette transazioni come “commercio elettronico indiretto”.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che si tratta di commercio elettronico indiretto, ricordando che nel commercio elettronico indiretto “la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere” (ris. Agenzia delle Entrate 5 novembre 2009 n. 274).

Considerato che il commercio elettronico indiretto è assimilabile alle vendite per corrispondenza, non si rende necessaria l’emissione della fattura, salvo che non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione (art. 22, D.P.R. n. 633/1972).

Non è necessaria la certificazione con documento commerciale, poiché il D.M. 10 maggio 2019, così come modificato dal D.M, 24 dicembre 2019, dispone che l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri non si applica alle “operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696”, fra cui sono annoverate – alla lettera oo) – “le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza”.

Comunque, si ricorda che, a fronte dell’esonero dall’obbligo di certificazione, occorre l’annotazione dei corrispettivi nel registro (art. 24, D.P.R. n. 633/1972).

E’ in ogni caso possibile procedere volontariamente alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi e all’emissione della fattura elettronica (Risposta dell’Agenzia delle entrate n. 793 del 25 novembre 2021).


29/11/21