• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Welfare aziendale – Chiarimenti – Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 5 del 7 marzo 2024

Con la circolare in esame, l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti sulle novità fiscali riguardanti il welfare aziendale introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023).

Nell’ambito delle misure concernenti il welfare aziendale, sono state fornite, altresì, precisazioni sulle novità di cui all’art. 51, co. 4, lett. b), primo periodo, TUIR, introdotte dal c.d. decreto “Anticipi” (art. 3, co. 3-bis e 3-ter, DL n. 145/2023) che ha modificato la modalità di determinazione del fringe benefit in caso di prestiti concessi al lavoratore dipendente.

La Legge di bilancio 2024 (art. 1, co. 16 e 17, L. n. 213/2023), in tema di non imponibilità del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché di somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro, ha stabilito che, limitatamente al periodo d’imposta 2024, non concorrono alla formazione del reddito, entro il limite complessivo euro 1.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica, del gas naturale, le spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relative alla prima casa.

Il suddetto limite è innalzato a euro 2.000, per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, previa dichiarazione al datore di lavoro di avervi diritto, con indicazione del codice fiscale dei figli.

Con riferimento alle spese per l’affitto o per gli interessi sul mutuo, l’Agenzia delle entrate ha precisato che per “prima casa” deve intendersi l’“abitazione principale”, come definita per l’applicazione delle detrazioni di cui agli art. 15, co. 1, lett. b) (interessi passivi per mutui) e 16 (canoni di locazione) del TUIR.

Tali spese devono riguardare immobili a uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, nei quali il dipendente o i suoi familiari (di cui all’art. 12, TUIR) dimorino abitualmente, a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

Quanto alle spese per l’affitto, le stesse devono intendersi come il canone risultante dal contratto di locazione, regolarmente registrato e pagato nell’anno.

Viene inoltre chiarito che in relazione alle suddette spese rimborsate, il contribuente non potrà beneficiare delle agevolazioni previste per le medesime spese, quali, a titolo esemplificativo, la detrazione prevista, per l’abitazione principale, degli interessi passivi per mutui o dei canoni di locazione, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.

In relazione ai profili documentali, viene evidenziato che è necessario che il datore di lavoro, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali, acquisisca e conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’art. 51, co. 3 del TUIR.

In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, che attesti il ricorrere, in capo al medesimo dichiarante, dei presupposti previsti dalla norma in esame, da conservare per eventuali controlli da parte degli organi competenti.

In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle medesime spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le stesse non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Con riferimento alla determinazione del compenso in natura, derivante dai prestiti ai lavoratori dipendenti (art. 3, co. 3-bis e 3-ter, del decreto Anticipi), l’Agenzia delle entrate ha evidenziato che, ferma restando la modalità generale di determinazione del valore imponibile del prestito aziendale nella misura del 50% della differenza tra l’ammontare degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento (Tur) e l’ammontare degli interessi calcolato al tasso effettivamente praticato al dipendente sui prestiti), 

  • per i prestiti a tasso variabile, il Tur è quello vigente alla data di scadenza di ciascuna rata;
  • per i prestiti a tasso fisso, il Tur è quello vigente alla data di concessione del prestito.

In caso di rinegoziazione o surroga del contratto di mutuo a tasso fisso (compresa l’ipotesi di rinegoziazione di un precedente mutuo a tasso variabile), il confronto va effettuato fra gli interessi effettivamente dovuti sulla base del tasso fisso determinato al momento della rinegoziazione e gli interessi calcolati con il Tur vigente al momento della stipula della rinegoziazione del mutuo.

Viene chiarito, inoltre, che le nuove disposizioni si applicano, con efficacia retroattiva, a decorrere dal periodo d’imposta 2023.

Pertanto, relativamente agli importi degli interessi, assoggettati a imposizione precedentemente all’entrata in vigore del decreto, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ha rideterminato, in sede di conguaglio di fine anno, il valore del fringe benefit erogato nel corso del 2023 da far concorrere alla determinazione del reddito assoggettato a tassazione.

Infine, con riferimento alla detassazione dei premi di risultato (art. 1, co. 18, Bilancio 2024) viene chiarito che, per i premi e le somme erogati nell’anno 2024, viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato e di partecipazione agli utili d’impresa prevista dalla c.d. Legge di stabilità 2016.

Considerato che la nuova disposizione prevede solo la riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile, l’Agenzia delle entrate ritiene che alla stessa possano applicarsi le istruzioni già fornite con precedente prassi.

(Circolari dell’Agenzia delle entrate n. 23 del 2023, n. 5 del 29 marzo 2018 e n. 28 del 15 giugno 2016)


12/03/24