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Amministratori di imprese costituite in forma societaria: obbligo di comunicare la pec al registro imprese

Con il recente D.L. n. 159/2025 sono state apportate delle modifiche in materia di obbligo di comunicazione del domicilio digitale (indirizzo elettronico eletto presso un servizio di pec o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato) per gli amministratori di imprese costituire in forma societaria (art. 5, c. 1, del D.L. 179/2012).

Tali modifiche dispongono che l’obbligo di indicare il domicilio digitale non grava su tutti gli amministratori dell’impresa, come previsto prima, ma solo:

sull’amministratore unico o sull’amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione.

Viene, inoltre, specificato che il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.

Infine, è chiarito che le imprese già iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale degli amministratori soggetti all’obbligo entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all’atto del conferimento o del rinnovo dell’incarico.

La mancata comunicazione del domicilio digitale comporta la sospensione da parte dell'ufficio del registro delle imprese della domanda di iscrizione ricevuta in attesa che essa sia integrata con il domicilio digitale.


07/11/25