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COVID-19: Nuova ordinanza regionale in vigore dal 16 al 19 ottobre

Il Presidente della Regione Lombardia, con ordinanza n. 619 ha adottato ulteriori disposizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19 che producono i loro effetti dal 16 al 19 ottobre 2020.

Tra le novità introdotte dal provvedimento, rispetto a precedenti ordinanze regionali, si segnalano:

  • il divieto di accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti ivi presenti salvo autorizzazione nei casi indicati e previa rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio;
  • l’adozione delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative”, approvate in data 8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e province autonome, con gli opportuni adattamenti al contesto e alle disposizioni specifiche per la prevenzione e il contenimento del contagio in Regione Lombardia (Allegato 1);
  • la riduzione della percentuale di capienza dell’impianto al chiuso sulla quale deve essere calcolato il numero massimo di spettatori che possono partecipare agli eventi ed alle competizioni sportive (Allegato 2).

L’ordinanza in commento, inoltre, conferma le disposizioni:

  • sulla forte raccomandazione alla rilevazione della temperatura corporea nei servizi educativi per la prima infanzia e nelle scuole dell’infanzia;
  • sulla rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro in cui è prevista anche la forte raccomandazione alla rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell’accesso;
  • sull’obbligo in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, di rilevare la temperatura corporea dei clienti.

Resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla ordinanza in esame, quanto previsto dalle misure di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020 e dalle Ordinanze del Ministro della Salute indicate nel corpo del provvedimento.

Vengono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base delle ordinanze del Presidente della Regione previgenti.

Sono, infine, indicate le sanzioni per il mancato rispetto di quanto previsto nell’ordinanza.

 


16/10/20