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COVID-19: la Regione Lombardia passa in “arancione rafforzato”

E’ stata pubblicata sul Supplemento al B.u.r.l. l’Ordinanza n. 714 del 4 marzo 2021 del Presidente di Regione Lombardia che dispone, per l’intero territorio della Regione, l’applicazione, dal 5 marzo al 14 marzo 2021, con eventuale proroga sulla base dell’evoluzione del contesto epidemiologico, oltre alle misure previste dall’art. 2 del DPCM 14 gennaio 2021 (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del Capo IV del DPCM 2 marzo 2021), di ulteriori restrizioni, tra le quali, in particolare, si segnala quanto segue.

 

Con riferimento alla didattica:

  • la sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP), negli Istituti tecnici superiori (ITS) e nei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) nonché la sospensione delle attività delle scuole dell’infanzia, fermo restando lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

con riferimento agli spostamenti:

  • il divieto di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;
  • il divieto di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) ubicate nel territorio della Regione fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità, per coloro che non risiedono nel territorio della Regione;
  • il divieto di spostarsi verso le abitazioni private abitate, ubicate nel territorio della Regione, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate e gravi situazioni di necessità;

con riferimento alle attività commerciali è previsto che, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, l’accesso è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani.

 

L’Ordinanza precisa che:

  • restano ferme le misure di cui al D.p.c.m. del 14 gennaio 2021, (ossia, a decorrere dal 6 marzo 2021, del d.p.c.m. 2 marzo 2021), ove non diversamente disciplinate dalla medesima;
  • cessano di effetto il 4 marzo 2021 le ordinanze n. 710 del 27 febbraio 2021, n. 711 e n. 712 del 1° marzo 2021 e n. 713 del 2 marzo 2021 in quanto assorbite e superate dal presente provvedimento.

04/03/21