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COVID-19: modifiche e integrazioni all’ordinanza regionale della Lombardia

È stata pubblicata sul B.U.R.L. del 7 aprile la nuova ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 522, che apporta modifiche e integrazioni alla precedente ordinanza n. 521 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

La nuova ordinanza, che sarà efficace dal 7 al 13 aprile, introduce le seguenti modificazioni ed integrazioni:

 

  1. il commercio al dettaglio di fiori e piante, oltre con la modalità della consegna a domicilio, è consentito negli ipermercati e supermercati;
  2. sono esclusi dal divieto precedentemente disposto di commercio per mezzo di distributori automatici: i distributori automatici presenti all’interno degli uffici, delle attività e dei servizi che in base ai provvedimenti statali possono continuare a restare in funzione, nel rispetto del distanziamento sociale, nonché i distributori automatici, ovunque collocati, dei generi di monopolio e dei prodotti farmaceutici e parafarmaceutici;
  3. è consentita la consegna a domicilio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro;
  4. i mercati coperti possono aprire a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda: la presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita nonché la sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento;
  5. è consentita la vendita via internet, corrispondenza, telefono, televisione e radio di tutte le categorie merceologiche, secondo quanto previsto dall’allegato 1 del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020;
  6. le attività di cui al codice Ateco 81.3 (cura e manutenzione del paesaggio) sono consentite limitatamente alla cura e manutenzione di parchi, giardini e aree verdi finalizzate alla prevenzione di danni e alla messa in sicurezza delle stesse aree.


Si ricorda, infine, che resta salvo, per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, quanto previsto dalle misure adottate dall’ordinanza regionale n. 521, dai D.P.C.M. e dalle Ordinanze Ministeriali, prorogate fino al 13 aprile.

 

 


07/04/20