Misure concernenti l’utilizzo delle mascherine dal 15 giugno
In conseguenza del termine di efficacia delle precedenti disposizioni sull’uso delle mascherine, sono state emanate le nuove norme relative all’obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, dapprima con ordinanza del Ministero della Salute del 15 giugno e successivamente con Decreto-Legge del 16 giugno 2022 n. 68 (art. 11).
In particolare, le nuove disposizioni prevedono, fino al 30 settembre 2022, l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado.
È altresì fatto obbligo, fino al 30 settembre 2022, di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'art. 44 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017.
Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
i bambini di età inferiore ai sei anni;
le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo;
i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
Viene, infine, stabilito che, per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022, non si applica la misura di sicurezza dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui all’art. 3, comma 5, lett. a), del D.L. n. 52/2021.
17/06/22