• Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Linkedin

Pubblicata la Legge di Bilancio 2024

È stata pubblicata la Legge di Bilancio 2024, che prevede, tra l’altro, l’introduzione dell’obbligo per le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, di stipulare – entro il 31 dicembre 2024 – contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. 

 

Tale obbligo è posto a copertura dei danni ai terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali delle suddette imprese e riguarda quali eventi da assicurare i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni. 

 

A tal riguardo, viene stabilito che dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle citate imprese si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali. 

 

Viene altresì previsto che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo, il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio. Con decreto ministeriale possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualità e possono essere aggiornati i valori relativi a scoperto, franchigia e premi di cui sopra. 

 

Viene precisato, inoltre, che l'obbligo in oggetto non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. 

 

 

Sempre la legge di bilancio specifica che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte di distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di 6 mesi e che non abbiamo percorso più di 6.000 chilometri, in attuazione di accordi verticali con il  costruttore o importatore anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di commissione.  


11/01/24