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Strutture ricettive: pubblicato il D.M. che modifica la disciplina sulle comunicazioni alle autorità di pubblica sicurezza dei dati delle persone alloggiate

È stato pubblicato in G.U. il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 settembre 2021, che modifica il Decreto 7 gennaio 2013 contenente le disposizioni sulla comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell’arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

 

In particolare, con il provvedimento in oggetto viene data attuazione all’art. 5 del D.L. n. 53/2019 (si veda la circolare n. 35/2019 della scrivente Direzione) che ha stabilito che la comunicazione alle questure territorialmente competenti delle generalità delle persone alloggiate deve avvenire, nel caso di soggiorni non superiori alle ventiquattro ore, entro le sei ore successive all'arrivo. Si ricorda che tale obbligo è previsto in capo ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché ai proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma.

 

La suddetta disposizione, come previsto dall’articolo 5 citato, entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione in G.U. del decreto attuativo in oggetto (pubblicazione avvenuta il 14 ottobre 2021).

 

Con il medesimo decreto sono previste altresì le nuove modalità tecniche di comunicazione dei dati al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive.


03/11/21